PRASSI MINISTERIALE

CIRCOLARI

Comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura - Novità del DL 11/2023 (c.d. decreto "Cessioni") (Circolare n. 27/E del 7 settembre 2023)

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 27 del 7 settembre 2023 ha fornito chiarimenti e istruzioni interpretative in merito alle disposizioni contenute nel D.L. n. 11/2023 del 16 febbraio 2023 ("Decreto Cessioni"), il quale ha apportato significative modifiche alla disciplina riguardante la cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura ex art. 121 del D.L. n. 34/2020 per alcune agevolazioni fiscali legate a interventi edilizi, come Superbonus e altri bonus edilizi.

In particolare, il "Decreto Cessioni" ha ridotto significativamente, a partire dal 17 febbraio 2023, le circostanze che consentono la cessione del credito e ha delineato un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d'imposta.

La Circolare tratta i seguenti argomenti:

  • ambito applicativo delle nuove disposizioni e situazioni specifiche in cui è consentito l'uso dello sconto in fattura o della cessione del credito, in deroga al divieto generale;
  • circostanze in cui al nuovo perimetro della responsabilità solidale dei fornitori e dei cessionari. Sul punto, vengono analizzate le ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione, nei casi di carenza dei presupposti costitutivi della stessa;
  • ripartizione del credito credito di imposta e, in particolare, le condizioni alle quali è possibile optare per la ripartizione in dieci rate annuali della quota annua di credito non utilizzata;
  • particolari casi d'uso, come il divieto di acquisto dei crediti d'imposta da parte della Pubblica Amministrazione e la remissione in bonis ex. art. 2, c. 1 del D.L. n. 16/2012 per l'invio tardivo delle comunicazioni di opzione. A tal riguardo, l'Agenzia precisa che è necessario versare un importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione di opzione trasmessa oltre il termine ordinario (31 marzo 2023). In alternativa, in relazione alle spese sostenute nel 2022 per le quali la comunicazione doveva essere trasmessa entro il 31 marzo 2023, è possibile versare le ulteriori sanzioni entro il 30 novembre 2023.

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO

Detrazione IVA – controvalore effettivo della prestazione di servizi (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 426 dell'11 settembre 2023).

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad Interpello n. 426 dell'11 settembre 2023, ha ricordato il principio enunciato nella sentenza della Corte di Giustizia UE, C-414/2010 del 29 marzo 2012, secondo il quale "il diritto alla detrazione dell'IVA non può, in linea di principio, essere subordinato all'effettivo previo pagamento dell'IVA stessa".

Secondo l'Agenzia delle Entrate, tale principio, tuttavia, vale nel caso in cui vi sia corrispondenza tra il valore del bene/prestazione concretamente ricevuta e il corrispettivo dovuto – a cui corrisponde l'IVA detraibile – non essendo a suo avviso determinante la circostanza che sia stata emessa una fattura per un corrispettivo superiore.

La questione relativa al rapporto tra "principio di cartolarità" e "principio di neutralità" dell'IVA è già stata affrontata più volte dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE.

L'Agenzia delle Entrate ritiene, con riferimento al caso di specie, che "il mero possesso della fattura non legittima il diritto a detrazione dell'IVA ivi indicata, che deve essere coerente con l'operazione sottostante, con la conseguenza che il committente non è legittimato a portare in detrazione l'IVA indebitamente fatturata laddove non sussista corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica, ovvero tale corrispondenza non sia ripristinata con la procedura di variazione; ciò, peraltro, vale anche quando tale ripristino non sia più possibile, come nel caso di specie, essendo decorso più di un anno dalla data di emissione della fattura, ovvero il limite disposto dall'articolo 26, comma 3, del decreto IVA per l'emissione della nota di variazione in caso di sopravvenuto accordo tra le parti".

Nota di variazione IVA – soggetto legittimato all'emissione nell'ipotesi di surroga nei diritti di credito (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 427 del 11 settembre 2023).

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad Interpello n. 427 dell'11 settembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito al soggetto legittimato all'emissione della nota di variazione IVA ex. art. 26, c.2 del D.P.R. n. 633/1972 nell'ipotesi di surroga dei diritti di credito.

L'Agenzia, richiamando la Risoluzione n. 120/E/2009, ricorda che il recupero dell'imposta tramite la nota di variazione IVA ex. art. 26, c.2 del D.P.R. n. 633/1972, richiede la presenza di due requisiti: i) identità tra l'oggetto della fattura e l'oggetto della registrazione ordinaria, in altre parole, deve esistere una corrispondenza tra il contento della fattura e quanto registrato in contabilità; ii) identità tra i soggetti originari dell'operazione imponibile: deve permanere tra i soggetti riportati nella fattura originaria e quelli riportati nella nota di variazione.

Nell'ipotesi di surroga dell'assicuratore nei diritti di credito, dal punto di vista fiscale, l'Agenzia ritiene che l'unico soggetto legittimato all'emissione della nota di variazione IVA rimanga l'assicurato (originario cedente/prestatore di servizi).

Viene precisato inoltre che, se il cliente (cedente/prestatore originario) è sottoposto a una procedura concorsuale, l'emissione della nota di variazione IVA può avvenire al momento dell'apertura della procedura stessa, in conformità con quanto previsto dall'art. 26, c.3 del D.P.R. n. 633/1972.

Crediti di imposta energia e gas per l'anno 2022 – Fattura di conguaglio tardiva – Comunicazione senza penalità (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 429 del 18 settembre 2023).

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad Interpello n. 429 del 18 settembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta energia e gas maturati nel terzo e quarto trimestre 2022.

L'Agenzia richiama l'attenzione sul fatto che i beneficiari di tali crediti erano tenuti a inviare entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione dell'importo residuo degli stessi, la comunicazione dell'importo del credito maturato nel 2022 – per la quale è stata prevista la possibilità di avvalersi dell'istituto della "remissione in bonis" entro fine settembre.

A tal riguardo, l'Agenzia chiarisce che, in caso di ricezione di una fattura di conguaglio con costi energetici aggiuntivi in una data successiva alla scadenza del 16 marzo 2023, è consentito utilizzare in compensazione il maggior credito d'imposta presentando nuovamente tale comunicazione, senza doversi avvalere dell'istituto della "remissione in bonis" e pertanto senza versare la sanzione di 250 euro. Nel caso esaminato, l'istante non disponeva della fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti entro la scadenza del 16 marzo 2023. L'Agenzia ha ritenuto che la mancata comunicazione non possa configurarsi come una violazione, neanche di natura formale.

L'Agenzia ha ricordato altresì che i crediti maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023. Pertanto, dato l'obbligo di procedere all'utilizzo in compensazione degli stessi, la nuova comunicazione contenente gli importi relativi alla fattura tardiva di conguaglio, dovrà essere presentata entro tale data.

Carried interest - Qualificazione come redditi di natura finanziaria – Rilevanza delle clausole di leavership (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 432 del 19 settembre 2023).

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad Interpello n. 432 del 19 settembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dei carried interest. A tal riguardo, l'Agenzia ha ricordato che, ai sensi dell'art. 60, c. 1, del D.L. n. 50/2017, i proventi derivanti dalla partecipazione (diretta o indiretta) a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero da soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione – se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati – possono essere considerati redditi di capitale o redditi diversi, al ricorrere di determinati requisiti, in assenza dei quali occorre un'analisi caso per caso.

L'Agenzia ha ritenuto che tali requisiti non sussistano nel caso in oggetto, in cui sono presenti anche "fondi paralleli" ossia quote speciali di una limited partnership differente rispetto al soggetto emittente le quote ordinarie.

In tal caso, l'Agenzia ha evidenziato che la presenza di clausole di leavership, che condizionino la distribuzione dei proventi all'esistenza del rapporto di lavoro, potrebbe costituire un elemento suscettibile di attrazione degli stessi nella relativa categoria del reddito di lavoro dipendente. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate riconosce l'importanza della strutturazione di un adeguato meccanismo di vesting, volto a garantire una graduale e permanente titolarità delle quote sottoscritte proporzionale al periodo di detenzione delle stesse, può rappresentare una meritevole condizione positiva per l'assoggettamento dei proventi connessi alle quote speciali ai redditi di natura finanziaria.

Tardiva presa in visione della fattura elettronica – decorrenza del diritto alla detrazione IVA (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 435 del 26 settembre 2023).

L'Agenzia delle Entrate con, la risposta ad Interpello n. 435 del 28 settembre 2023, ha chiarito che la tardiva presa in visione della fattura di acquisto nell'area riservata "Consultazione e Dati rilevanti ai fini IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi" comporterebbe la decadenza dal diritto alla detrazione dell'imposta, e impedirebbe il medesimo diritto mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per il recupero dell'IVA.

L'Agenzia ha precisato che nel caso in cui si verifichino problemi nel canale telematico SdI e non sia stato possibile consegnare la fattura, il "dies a quo" per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA decorre dal momento di effettiva presa in visione della fattura nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

Nel caso di specie, l'Istante era consapevole dell'avvenuto perfezionamento dei requisiti sostanziali per la detrazione dell'IVA, avendo provveduto al pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni ricevute. Inoltre, l'istante era a conoscenza dell'emissione delle fatture, avendo ricevuto copia di cortesia delle stesse. Tuttavia, l'istante, è rimasto inerte, procrastinando la data di "presa visione" e, quindi, anche il "dies a quo" per l'esercizio del diritto alla detrazione. Tantomeno, si era attivato per l'emissione dell'autofattura "denuncia" ex. art. 6, c. 8 del D.lgs. n. 471/1997, in caso di mancata ricezione della fattura di acquisto entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione.

Alla luce del comportamento del contribuente, considerato inerte, l'Agenzia ha ritenuto di negare all'istante il diritto alla detrazione dell'IVA relativa a tali fatture nonché la possibilità per lo stesso di presentare una dichiarazione integrativa a favore.

Credito maturato a seguito di distribuzione delle cd. riserve ''in sospensione di imposta'' – limiti alla compensazione dei crediti nel consolidato fiscale (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 436 del 26 settembre 2023)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad Interpello n. 436 del 26 settembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito alla distribuzione di riserve in sospensione di imposta. In particolare, l'Agenzia ha richiamato l'obbligo previsto dalla normativa di tassazione delle

somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate della relativa imposta sostitutiva. Allo stesso tempo, l'Agenzia ha ricordato che la normativa garantisce anche il recupero

dell'imposta stessa mediante l'attribuzione di un credito, che può essere utilizzato direttamente in compensazione oppure ceduto alla società consolidante (nell'ipotesi di società che aderisce al regime del consolidato fiscale).

Con riferimento a quest'ultima ipotesi, l'Agenzia ha ricordato che le società partecipanti al consolidato possono trasferire alla società consolidante crediti d'imposta, nel limite dell'ammontare dell'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, nonché in caso di utilizzo in compensazione orizzontale, per un importo annuo non superiore a due milioni di euro.

Trasferimento di ramo d'azienda tra due stabili organizzazioni in Italia di gruppi esteri – trattamento ai fini delle imposte indirette (Risposta Agenzia delle Entrate n. 438 del 28 settembre 2023)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad Interpello n. 438 del 28 settembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito alla cessione di un ramo d'azienda tra due stabili organizzazioni site in Italia, appartenenti a due distinti gruppi aziendali. In particolare, l'Agenzia de ha affermato che tale operazione è da considerarsi territorialmente rilevante in Italia e rientra nella categoria delle cessioni fuori campo IVA. In conformità con tale affermazione, l'importa di registro applicabile è calcolata in misura proporzionale del 3% come previsto dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

L'Agenzia ha inoltre ribadito l'importazione della nozione civilistica di azienda (o di ramo di azienda) di cui all'art. 2555 c.c., applicabile anche ai fini fiscali, secondo cui l'azienda si qualifica come "il complesso dei beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa", da intendersi quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico economici che consentono l'esercizio dell'attività di impresa. Ciò posto, nel caso di specie, ad avviso dell'Agenzia l'operazione in questione è configurabile come una cessione di beni, non rilevante ai fini IVA, e non anche come una prestazione di servizi (come invece prospettava l'Istante in quanto il ramo d'azienda risultava composto principalmente da beni immateriali).

Definizione agevolata delle controversie tributarie - Liti pendenti in Cassazione aventi ad oggetto sanzioni collegate al tributo (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 441 del 29 settembre 2023)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad Interpello n. 441 del 29 settembre 2023, ha fornito chiarimenti con riferimento alle controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, in caso di definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 186 a 205 della L. n. 197/2022 ("Legge di Bilancio 2022"). In particolare, l'Agenzia ha affermato che, qualora si intenda definire in modo agevolato una controversia che riguarda esclusivamente le sanzioni collegate al tributo, non è richiesto alcun pagamento relativo alle sanzioni stesse. Questa possibilità si applica soltanto se l'importo relativo ai tributi è stato già definito in precedenza tramite altre modalità di definizione agevolata o se è già stato regolarmente pagato. In questo caso, la lite può essere risolta senza alcun onere finanziario, attraverso la presentazione della domanda di definizione entro il termine stabilito dalla legge.

L'Agenzia si sofferma altresì sulla distinzione tra "sanzioni collegate" e "sanzioni non collegate" al tributo chiarendo che, di norma, le sanzioni non collegate al tributo si riferiscono alle violazioni che non influiscono sulla determinazione o sul versamento del tributo.

Definizione agevolata delle controversie tributarie – presentazione del modello IPEA (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 442 del 29 settembre 2023)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad Interpello n. 442 del 29 settembre 2023, ha fornito indicazioni nell'ipotesi di adesione della procedura di definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 186 a 205 della L. n. 197/2022 ("Legge di Bilancio 2022") nel caso in cui il contribuente in caso di presentazione del modello IPEA.

Per quanto riguarda le perdite scomputate in eccesso rispetto a quanto richiesto per la definizione agevolata della controversia, l'Agenzia fa riferimento all'art. 6, c. 9 del D.L.

n. 119/2018, il quale stabilisce che "la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione". In sintesi, secondo l'Agenzia, l'oggetto della procedura di definizione rimane la maggiore imposta accertata prima della deduzione delle perdite. Di conseguenza, il valore della controversia coincide con le maggiori imposte richieste nell'accertamento originario. L'Agenzia ha affermato che non è consentito considerare le perdite come crediti o "affrancarle".

Tuttavia, l'Agenzia ha confermato che è possibile ridurre il reddito su cui calcolare l'imposta dovuta utilizzando le perdite scomputate.

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